
PERCHE’ FARLO
Con L’articolo 10 della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” nel punto 6 del nuovo articolo 1130 del codice civile, come modificato in ultimo dalla Legge 9/2014, prescrivono per ogni condominio la tenuta di un registro di anagrafe condominiale contenente dati e generalità oltre ad “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”Il DLGS 09/04/2008 n.81, in riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi, è l’articolo 3 a stabilire in modo chiaro che il decreto stesso si applica a tutti i settori di attività lavorativa, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
IL NOSTRO INTERVENTO
Relazione tecnico fotografica volta a segnalare tutte le anomalie emerse per ogni ambito, prescrizioni correttive al fine di ridurre il rischio , un monitoraggio della condizioni migliorative sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti condominiali , una check list volta a segnalare tutti gli aspetti normativi cogenti.
COSA OFFRIAMO
Ingegnere esperto nella sicurezza tramite il sopralluogo provvederà :
- alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
- alla programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche del condominio nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente;
- all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite ;
- alla riduzione dei rischi alla fonte;
- alla programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- ad evidenziare aspetti manutentivi di ambienti, attrezzature e impianti.

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